Legge Ordinaria n. 1574 del 18/10/1962 (Pubblicata nella G.U. del 20 novembre 1962 n. 295)
Estinzione anticipata dei mutui assunti dai Comuni non capoluogo, a pareggio dei bilanci fino al 1958 incluso, con enti finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   Cassa   depositi  e  prestiti  e'  autorizzata  ad  estinguere
anticipatamente   i   mutui  assunti  dai  Comuni  non  capoluogo  di
provincia, con gli Istituti finanziari all'uopo designati annualmente
dal  Ministero  del  tesoro, per la copertura dei disavanzi economici
dei  bilanci  fino  al  1958  incluso, il cui onere e' a carico dello
Stato  ai  sensi  dell'articolo  14 della legge 16 settembre 1960, n.
1014.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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