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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del
Corpo delle armi navali, stabiliti dalla legge 18 novembre 1952, n.
2386, sono modificati come segue:
Ruolo normale:
Generale ispettore ........ n. 1
Tenente generale .......... " 2
Maggior generale .......... " 3
Colonnello ................ " 24
Tenente colonnello ........ " 37
Maggiore .................. " 1
Capitano .................. " 70
Tenente e sottotenente .... " 65
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Totale ... n. 247
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Ruolo speciale:
Tenente colonnello ........ n. 6
Maggiore .................. " 16
Capitano .................. " 46
Tenente e sottotenente .... " 32
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Totale ... n. 100
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