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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari,
per i casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 gennaio 1961,
ai fini della determinazione della rendita vitalizia differenziale e
della integrazione di tale rendita previste, rispettivamente, dalla
lettera b) dell'articolo 4 e dal comma secondo dell'articolo 5 della
legge 4 febbraio 1958, n. 87, la retribuzione annua differenziale
costante di cui all'articolo 6 della legge stessa si attribuisce
considerando la retribuzione al 1 gennaio 1958 ed applicando i
coefficienti della tabella E unita alla presente legge per i servizi
resi di periodi ammessi a riscatto o di servizi militari
riconosciuti, in relazione a domande presentate anteriormente alla
data di pubblicazione della presente.