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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per fronteggiare le particolari esigenze derivanti dai programmi di
collaborazione economica e tecnica nei Paesi in via di sviluppo in
tema di ricerche, studi, piani e progettazioni, il Ministero degli
affari esteri e' autorizzato ad assumere, in eccedenza al contingente
previsto dall'articolo 15 della legge 30 giugno 1956, n. 775,
personale tecnico di particolare competenza, con contratto di diritto
privato a tempo determinato e con le modalita' previste dalla stessa
legge, ad esclusione di quelle del secondo comma del citato articolo
15, fino al numero complessivo di centoventi unita'.