Legge Ordinaria n. 1594 del 26/10/1962 (Pubblicata nella G.U. del 28 novembre 1962 n. 303)
Collaborazione tecnica bilaterale con i Paesi in via di sviluppo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per fronteggiare le particolari esigenze derivanti dai programmi di
collaborazione  economica  e  tecnica nei Paesi in via di sviluppo in
tema  di  ricerche,  studi, piani e progettazioni, il Ministero degli
affari esteri e' autorizzato ad assumere, in eccedenza al contingente
previsto  dall'articolo  15  della  legge  30  giugno  1956,  n. 775,
personale tecnico di particolare competenza, con contratto di diritto
privato  a tempo determinato e con le modalita' previste dalla stessa
legge,  ad esclusione di quelle del secondo comma del citato articolo
15, fino al numero complessivo di centoventi unita'.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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