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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La facolta', di contrarre prestiti contro cessione di quote dello
stipendio prevista dall'articolo 9 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e
dall'articolo 1, lettera b), della legge 25 novembre 1957, n. 1139,
e' revocata per i segretari provinciali e comunali, i quali sono
correlativamente esonerati dalla corresponsione del contributo dello
0,50 per cento dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i dipendenti statali ai sensi dell'articolo 5 della legge 25
novembre 1957, n. 1139.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 novembre 1962
SEGNI
FANAMI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO