Legge Ordinaria n. 1597 del 05/11/1962 (Pubblicata nella G.U. del 28 novembre 1962 n. 303)
Revoca per i segretari provinciali e comunali della facoltà di contrarre prestiti con l'Enpas a norma della legge 25 novembre 1957, n. 1139, ed esonero per gli stessi dal pagamento dei relativi contributi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  facolta',  di contrarre prestiti contro cessione di quote dello
stipendio  prevista  dall'articolo  9  del  testo unico approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e
dall'articolo  1,  lettera b), della legge 25 novembre 1957, n. 1139,
e'  revocata  per  i  segretari  provinciali e comunali, i quali sono
correlativamente  esonerati dalla corresponsione del contributo dello
0,50  per cento dovuto all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per  i  dipendenti  statali  ai  sensi dell'articolo 5 della legge 25
novembre 1957, n. 1139.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 novembre 1962

                                SEGNI

                                                  FANAMI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

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