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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 120 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' sostituito
dal seguente:
"Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire
avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti
dopo aver compiuto cinque anni di anzianita' di grado ed almeno un
anno di permanenza in detto ruolo o, nel caso di richiamo in servizio
ai sensi dell'articolo 116 della legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo
almeno un anno di servizio. Gli stessi ufficiali possono conseguire
una seconda promozione:
a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;
b) ovvero quando abbiano maturato un'anzianita' complessiva
minima di 10 anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello
precedente ed almeno 6 anni di permanenza nel ruolo;
c) oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi
dell'articolo 116 della citata legge 10 aprile 1954, n. 113, dopo
almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.
Possono conseguire una terza e quarta promozione, purche' sussista
ogni volta una delle condizioni di cui alle lettere a) o c) del
precedente comma, gli ufficiali titolari di pensione di prima
categoria, di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950,
n. 648, che fruiscono di assegno di superinvalidita'.
Possono, altresi', conseguire una terza promozione gli ufficiali
richiamati di detto ruolo, che abbiano espletato il loro servizio con
capacita' e rendimento, dopo cinque anni di servizio dalla data della
seconda promozione.
Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di
guerra, non sono comprese tra quelle previste dai precedenti commi.
Gli ufficiali di cui ai commi precedenti non possono conseguire
avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale
provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo del
complemento possono, in deroga all'articolo 112, conseguire
avanzamento fino al grado di colonnello, se titolari di pensione di
1ยช categoria, che fruiscono di assegno di superinvalidita'.
L'avanzamento ha luogo ad anzianita', senza che occorra determinare
aliquota di ruolo e prescindendo da requisito dell'idoneita' fisica.
L'ufficiale giudicato idoneo e' promosso senza iscrizione in quadro
di avanzamento, con anzianita' corrispondente alla data di compimento
del prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 novembre 1962
SEGNI
FANFANI - ANDREOTTI -
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO