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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I finanziamenti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1962,
n. 1, possono essere concessi fino al 60 per cento del prezzo dei
lavori determinato dal Ministero della marina mercantile, anche per
le navi prevalentemente addette al trasporto dei passeggeri di stazza
lorda inferiore alle 20.000 tonnellate, e per le navi fornite di
impianti o attrezzature per traffici speciali, quando il costo di
costruzione rapportato al peso della nave superi di almeno il 20 per
cento il costo delle normali navi da carico secco o cisterniero.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 novembre 1962
SEGNI
FANFANI - MACRELLI -
TREMELLONI - TRABUCCHI
- LA MALFA - PRETI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO