Legge Ordinaria n. 1599 del 07/11/1962 (Pubblicata nella G.U. del 28 novembre 1962 n. 303)
Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, riguardante l'esercizio del credito navale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  finanziamenti  di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1962,
n.  1,  possono  essere  concessi fino al 60 per cento del prezzo dei
lavori  determinato  dal Ministero della marina mercantile, anche per
le navi prevalentemente addette al trasporto dei passeggeri di stazza
lorda  inferiore  alle  20.000  tonnellate,  e per le navi fornite di
impianti  o  attrezzature  per  traffici speciali, quando il costo di
costruzione  rapportato al peso della nave superi di almeno il 20 per
cento il costo delle normali navi da carico secco o cisterniero.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 novembre 1962

                                SEGNI

                                                 FANFANI - MACRELLI -
                                               TREMELLONI - TRABUCCHI
                                                   - LA MALFA - PRETI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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