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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la copertura dei propri disavanzi di bilancio, al 30 giugno
1962, gli Enti autonomi lirici del Teatro comunale di Bologna, del
Teatro comunale di Firenze, del Teatro comunale dell'Opera di Genova,
del Teatro della Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del
Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro
Regio di Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del
Teatro La Fenice di Venezia, dell'Arena di Verona, nonche'
dell'Istituzione dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa
Cecilia, dell'Istituzione dei concerti del Conservatorio statale di
musica "Pierluigi da Palestrina" di Cagliari sono autorizzati a
contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio
italiane per il complessivo importo di lire 2.500.000.000.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo, di concerto con il
Ministero del tesoro, comunichera' alle parti contraenti le
modalita', i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno
stipularsi i mutui suddetti.