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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli accertamenti sanitari di cui all'articolo 1 dei regio
decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22
gennaio 1934, n. 244, debbono effettuarsi tenendo conto, oltre che
degli elenchi delle infermita', imperfezioni e difetti fisici ivi
previsti, anche dei seguenti elementi:
a) che le imperfezioni o malattie riscontrate non costituiscono
pericolo per la salute dell'altro personale di bordo;
b) che le imperfezioni o malattie riscontrate non siano tali da
venire aggravate dal servizio di bordo o da rendere il soggetto
inadatto a tale servizio.