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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' abrogato l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26
aprile 1946, n. 343, contenente disposizioni penali in materia di
esportazione abusiva del platino, oro, argento, perle e pietre
preziose.
Nel caso di violazione del divieto di cui all'articolo 1 del
suddetto decreto legislativo, si provvede ai sensi del regio
decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7
luglio 1927, n. 1495, e del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n.
1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive
modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - PRETI - BOSCO
- TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO