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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni della legge 9 gennaio 1962, n. 2, sono estese ai
proprietari di navi mercantili a scafo in legno da carico secco e
liquido nonche' da passeggeri e miste, iscritte alla data del 1
gennaio 1959 nelle matricole e nei registri di cui all'articolo 146
del Codice della navigazione e costruite in data anteriore al 1946,
che procedano alla demolizione di tali navi ed alla costruzione di
nuove unita' a scafo metallico.
Le disposizioni della legge citata al comma precedente non si
applicano a coloro che abbiano acquistato navi in legno dopo la data
del 1 gennaio 1962.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 ottobre 1962
SEGNI
FANFANI - MACRELLI -
LA MALFA - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO