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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 1127, e lo articolo 2
della legge 15 gennaio 1955, n. 487, sono abrogati e sostituiti
dall'articolo seguente:
"Il C.I.V.I.S. e' retto da un Consiglio di amministrazione composto
di 13 membri, dei quali:
a) 5 designati dal Ministro per la pubblica istruzione;
b) 3 designati dal Ministro per gli affari esteri;
c) 1 designato dal Ministro per l'interno;
d) 1 designato dal Ministro per il tesoro;
e) 2 in rappresentanza del Consiglio superiore della pubblica
istruzione, di cui 1 designato dalla 2ยช Sezione del Consiglio stesso;
f) I studente universitario, designato dal Ministro per la
pubblica istruzione, sentite le organizzazioni rappresentative
studentesche universitarie.
Il Consiglio dura in carica un triennio ed e' nominato con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la
pubblica istruzione di concerto con quello per gli affari esteri.
Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione fra i membri di cui alle lettere a) ed e) del presente
articolo. Il vice presidente e' eletto dal Consiglio di
amministrazione fra i suoi componenti".