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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare entro sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una
Commissione parlamentare composta di cinque senatori e di cinque
deputati, il testo unico delle norme riguardanti l'ordinamento dei
servizi della riscossione dei tributi diretti mediante ruoli,
coordinando le disposizioni del testo unico delle leggi per la
riscossione delle imposte dirette approvato con regio decreto 17
ottobre 1922, n. 1401, del regolamento 15 settembre 1923, n. 2090, e
della successiva legislazione, ed apportando alle norme stesse tutte
me modifiche occorrenti allo scopo di conferire maggiore semplicita'
e funzionalita' ai servizi suddetti, ed ai rapporti fra lo Stato, gli
enti impositori, gli esattori comunali ed i ricevitori provinciali
delle imposte dirette.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 novembre 1962
SEGNI
FANFANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO