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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica.
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nel ruolo organico degli avvocati dello Stato, di cui al decreto
legislativo 2 marzo 1948, n. 155, modificato dalla legge 20 giugno
1955, n. 519, sono aumentati: due posti nella qualifica di sostituto
avvocato dello Stato; quattro posti nella qualifica di vice avvocato
dello Stato; quattordici posti nella qualifica di sostituto avvocato
generale dello Stato; tre posti nella qualifica di vice avvocato
generale dello Stato.
I rispettivi ruoli restano cosi' fissati:
Vice avvocati generali............................ n. 9
Sostituti avvocati generali....................... n. 67
Vice avvocati..................................... n. 68
Sostituti avvocati................................ n. 71