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La Camera dei deputata ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Revisione dei film
La proiezione in pubblico dei film e l'esportazione all'estero di
film nazionali, ai sensi dell'articolo 8 della, legge 29 dicembre
1949, n. 958, e successive modificazioni ed integrazioni, sono
soggette a nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo.
Il nulla osta e' rilasciato con decreto del Ministro per il turismo
e lo spettacolo su parere o previo esame dei film, di speciali
Commissioni di primo grado e di appello, secondo le norme della
presente legge.