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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ambito di applicazione della legge
Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai
trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati situati in Comuni
classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991,
qualunque sia la loro estensione e il reddito delle particelle
fondiarie.
Le suddette disposizioni si applicano anche ai trasferimenti di
fondi rustici e annessi fabbricati, situati in altri Comuni, quando
il loro reddito dominicale non superi complessivamente le lire 36
mila.