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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il diritto di scritturato delle note, domande, certificati e copie
indicati nella tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n.
534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n.
870, e' stabilito in lire 120 per ogni facciata scritta.