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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1962 il contributo annuo ordinario a
favore dell'Unione italiana ciechi di cui alla legge 14 ottobre 1960,
n. 1216, e' elevato da lire 50 milioni a lire 75 milioni.
E' altresi' concesso alla predetta Associazione un contributo
straordinario di lire 37,5 milioni.