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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Capo provvisorio
dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, e' sostituito dal seguente:
"I concorsi, di cui ai precedenti articoli, sono indetti, almeno
ogni due anni, con decreto ministeriale, il quale determina il numero
dei posti da conferire, le modalita' e i termini per la presentazione
delle domande e dei titoli".