Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Contributo statale per costruzioni di nuovi natanti
destinati alla navigazione interna)
Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le costruzioni - effettuate per conto di committenti
nazionali - dei natanti indicati nel successivo articolo 2 e
destinati ad essere impiegati in esercizio sulle vie d'acqua interne,
possono beneficiare, per la durata massima di dieci anni, di un
contributo annuo, da parte dello Stato, del 3 per cento della spesa
riconosciuta occorrente.