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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e' aggiunto il
seguente capoverso:
"A tal fine i datori di lavoro debbono dichiarare all'atto della
presentazione delle richieste, sia nominative che numeriche, se vi
siano stati, entro l'anno precedente, dipendenti della stessa
qualifica licenziati per riduzione di personale, specificandone i
nomi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 novembre 1962
SEGNI
FANFANI - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO