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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, e' aggiunto il
seguente comma:
"Il Ministro per il commercio con l'estero ha facolta' di stabilire
con proprio decreto il limite massimo del valore delle merci da
importare al di sotto del quale non e' necessaria la cauzione o la
fidejussione di cui ai commi precedenti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma; addi' 2 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - PRETI
- TREMELLONI -
TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO