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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I ruoli degli ufficiali dell'Esercito in servizio permanente
effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
assume, alla data predetta, la denominazione di ruoli normali delle
Armi