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La Camera dei deputati ad il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli istituti e scuole d'arte sono dotati di personalita' giuridica
e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica
istruzione. Ai fini fiscali sono equiparati alle Amministrazioni
dello Stato.
All'istituzione degli istituti e scuole di arte si provvede con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro,
nei limiti di disponibilita' del competente capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Il decreto istitutivo approva lo statuto, indica la misura del
contributo annuo a carico dello Stato e, dei contributi eventualmente
corrisposti da Enti o privati, fissa il numero e la natura delle
sezioni che compongono l'istituto o scuola, stabilisce la tabella
organica dei posti di ruolo del personale direttivo insegnante,
tecnico, amministrativo e di servizio, nonche' il numero delle ore
settimanali d'insegnamento da affidare per incarico.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con
il Ministro per il tesoro, si provvede a determinare annualmente la
consistenza complessiva degli organici degli istituti e alle scuole
d'arte. Con lo stesso decreto e' stabilito il contingente dei posti
di ruolo disponibili in relazione alla, presenza in servizio di
altrettanto personale di ruolo transitorio o di ruolo aggiunto.
I Comuni hanno l'obbligo di fornire i locali e di provvedere alla
loro manutenzione. Hanno, altresi' l'obbligo di provvedere al
servizio dell'acqua, dell'illuminazione, della forza motrice e del
riscaldamento. Tale obbligo permane anche quando i locali non sono di
proprieta' comunale.