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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli agenti straordinari assunti presso il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni a norma dello articolo 54 della legge 27
febbraio 1958, n. 119, con provvedimento in data anteriore all'11
gennaio 1962 ma che hanno preso servizio dopo la suddetta data
dell'11 gennaio 1962, e comunque non oltre il 26 gennaio 1962, sono
ammessi ai concorsi banditi in applicazione dell'articolo 68 della
legge 31 dicembre 1961, n. 1406, mediante domanda da presentarsi
entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.