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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo capoverso dell'articolo 22 del Codice penale e' sostituito
dal seguente:
"Il condannato all'ergastolo puo' essere ammesso al lavoro
all'aperto".
Il secondo e il terzo capoverso dello stesso articolo sono
abrogati.