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La Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La facolta' per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di
avvalersi, con contratto di diritto privato, del personale di cui
all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22
novembre 1961, n. 1192, e' prorogata per un ulteriore periodo massimo
di un anno.