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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 13 della legge 31 luglio 1956, n. 991, e' sostituito dal
seguente:
"A partire dall'esercizio in corso l'onere per l'indennita' di
contingenza previsto dall'articolo 42, ultimo comma, della legge 8
gennaio 1952, n. 6, potra' essere elevato al 50 per cento
dell'importo complessivo delle entrate previste dagli articoli 19 e
22 della legge medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni
dello stesso articolo 42.
L'indennita' di contingenza, di cui al capoverso precedente, a
partire dall'esercizio in corso, sara' riversibile agli eredi, a
norma delle leggi vigenti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - BERTINELLI -
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO