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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), al
quale e' riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale
le attivita' di produzione, importazione ed esportazione, trasporto,
trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da
qualsiasi fonte prodotta, salvo quanto stabilito nei nn. 5), 6) e 8)
dell'articolo 4.
L'Ente nazionale ha personalita' giuridica di diritto pubblico ha
sede in Roma, e' sottoposto alla vigilanza del Ministro per
l'industria e il commercio e svolge le proprie attivita' secondo le
direttive di un Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Ministro, e composto
dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il
commercio, per i lavori pubblici, per le partecipazioni statali e per
l'agricoltura e foreste.
Ai fini di utilita' generale l'Ente nazionale provvedera' alla
utilizzazione coordinata e al potenziamento degli impianti, allo
scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilita'
di energia elettrica adeguata per quantita' e prezzo alle esigenze di
un equilibrato sviluppo economico del Paese.
Le imprese che esercitano le attivita' indicate nel primo comma del
presente articolo sono trasferite in proprieta' dell'Ente nazionale
secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.
Il patrimonio iniziale dell'Ente nazionale e' costituito dei beni
trasferiti al medesimo ai sensi della presente legge.
L'Ente nazionale e' autorizzato ad emettere obbligazioni entro i
limiti e secondo le modalita' approvate di volta in volta dal
Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.
L'Ente nazionale non puo' promuovere la costituzione di societa',
ne' assumere partecipazioni, salvo, e previa autorizzazione del
Comitato di Ministri, promuovere la costituzione di societa' estere,
o assumervi partecipazioni, che abbiano come esclusivo oggetto la
attivita' di esportazione ed importazione della energia elettrica con
l'Italia.
Il Ministro per l'industria e il commercio comunica annualmente al
Parlamento il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale formato secondo
le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 4 marzo 1958, n.
191.
Il Comitato di Ministri presenta annualmente al Parlamento una
relazione programmatica sull'attivita' dell'Ente nazionale.
In relazione a quanto disposto nel comma precedente, la Corte dei
conti esercita il controllo sulla gestione dell'Ente nazionale con le
modalita' previste negli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della, legge 21
marzo 1958, numero 259.