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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo,
nazionale ed estero, e' vietata.
Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma e' punito
con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 e, in caso di recidiva,
con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - TRABUCCHI -
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO