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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I tre senatori provvisoriamente assegnati alla circoscrizione di
Trieste sono eletti sulla base di candidature individuali senza
collegamento.
Ogni elettore ha diritto di votare per un nome sono proclamati
eletti i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti
validi. A parita' di voti per il terzo seggio e' eletto il candidato
piu' anziano di eta'.
Per i seggi che eventualmente rimangano vacanti nel corso della
legislatura non si procede a sostituzione.
La candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta
da meno meno di 200 e non piu' di 500 elettori della circoscrizione
ed e' depositata presso in Cancelleria della Corte d'appello di
Trieste.
L'ufficio elettorale circoscrizionale e' costituito presso la Corte
d'appello di Trieste con modalita' di cui all'articolo 6, terzo
comma, della legge 6 febbraio 1948, n. 29.