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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Gli articoli 524 e 531 del Codice di procedura penale sono
sostituiti dai seguenti:
Art. 524.
Motivi di ricorso; provvedimenti impugnabili
"Il ricorso per cassazione puo' proporsi per i seguenti motivi:
1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di
altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione
della legge penale;
2) esercizio da parte del giudice di una potesta' riservata dalla
legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai
pubblici poteri;
3) inosservanza delle norme di questo Codice stabilite a pena di
nullita', d'inammissibilita' o di decadenza.
"Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da
particolari disposizioni, puo' essere proposto entro i termini e nei
modi stabiliti nel capo ottavo del titolo quarto del libro primo
contro le sentenze pronunciate nel giudizio inapellabilmente o in
grado di appello dall'autorita' giudiziaria ordinaria.
"Il ricorso e' inammissibile se e' proposto per motivi non
consentiti dalla legge o manifestamente infondati".
Art. 531.
Decisioni in Camera di consiglio
"Quando e' proposta da una parte o viene rilevata d'ufficio una
causa d'inammissibilitA' del ricorso, la questione e' decisa,
preliminarmente dalla Corte di cassazione in camera di consiglio.
"Oltre che nei casi particolarmente preveduti dalla legge, la Corte
giudica pure in camera di consiglio sui conflitti di competenza, sui
ricorsi in materia di rimessione dei procedimenti e di astensione o
ricusazione del giudice, e su ogni altro ricorso contro provvedimenti
non emessi nel dibattimento.
"In tutti i casi predetti la Corte giudica, sulle requisitorie
scritte del pubblico ministero, senza intervento di difensori.
"Tuttavia, nei casi preveduti dall'articolo 524, ultima parte, la
requisitoria del pubblico ministero e' depositata nella Cancelleria
della Corte e dell'avvenuto deposito e' dato immediato avviso al
difensore del ricorrente. Il difensore, entro il termine di giorni
quindici dalla notificazione dell'avviso stesso, puo' presentare
istanza scritta per la discussione del ricorso in udienza pubblica al
presidente del Collegio che deve giudicare.
Se tale istanza e' presentata, la Corte giudica in udienza
pubblica.
"Qualora il ricorrente non: abbia nominato un difensore, il
predetto avviso e' notificato al difensore di ufficio all'uopo
nominato dal presidente.
"Per la presentazione della istanza si applicano le disposizioni
dell'articolo 198".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 29 novembre 1962
SEGNI
FANFANI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO