Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 10-bis introdotto dalla legge 27 ottobre 1957, n. 1031,
e' sostituito dal seguente:
"Chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini
speciali, impiegando in tutto o in parte zuccheri o materie
zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca
o leggermente appassita, e' punito con la reclusione fino a un anno e
con la multa da lire 50 mila a lire 100 mila per ogni quintale di
prodotto. Nei casi di particolare gravita' la pena e' aumentata fino
al doppio.
I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la
frode, nonche' il macchinario e tutto il materiale mobile esistente
nelle fabbriche e nei magazzini annessi sono confiscati, sempre che
siano serviti alla consumazione del reato.
Resta salvo l'impiego dello zucchero (saccarosio) nei limiti
esplicitamente consentiti dalle norme vigenti di disciplina della
produzione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - RUMOR -
COLOMBO - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: BOSCO