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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le provvidenze di cui all'articolo 18 della legge 2 giugno 1961, n.
454, possono essere concesse per gli acquisti di macchine agricole
intervenuti dalla data di entrata in vigore della legge fino al 31
dicembre 1961, anche quando le domande di contributo sono state
presentate posteriormente alla data di acquisto, sempreche' le
domande stesse siano pervenute al competente organo entro il 31 marzo
1962.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 novembre 1962
SEGNI
FANFANI - RUMOR - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli:
BOSCO