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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il fondo di dotazione della Sezione speciale per il credito alla
cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre
1947, n. 1421, modificato con la legge 2 aprile 1951, n. 252, e'
aumentato da lire 2.500.000.000 a lire 7.000.000.000.
All'incremento si provvede.
a) per lire 2.500 milioni da parte del Tesoro dello Stato, mediante
5 versamenti annuali di 500 milioni di lire ciascuno a decorrere
dall'esercizio finanziario 1961-62;
b) per lire i miliardo mediante conferimento da parte della Banca
nazionale del lavoro;
c) per lire 500 milioni mediante conferimento da parte
dell'istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;
d) per lire 500 milioni mediante conferimento da parte
dell'Istituto centrale delle Banceli popolari italiane.
I conferimenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma precedente
saranno effettuati entro il 1 gennaio 1962.
La Banca nazionale del lavoro e' autorizzata a trasferire dalla
Sezione speciale per il credito alla cooperazione alla Sezione di
credito fondiario i conferimenti di cui al secondo comma, lettere b),
c) e d), al fine di aumentare il capitale della Sezione per il
credito fondiario per operazioni di carattere esclusivamente
cooperativo.