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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 18 dicembre 1952, n. 2522, e' sostituito
dal seguente:
"Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad assumere a
totale suo carico i lavori per la costruzione al rustico o per il
completamento al rustico di chiese parrocchiali nonche' per la
costruzione al rustico di locali da adibire ad uso di ministero
pastorale, di ufficio o di abitazione dei parroci.
E' altresi' a carico dello Stato l'onere per l'acquisto delle aree
occorrenti nel caso che queste non siano cedute gratuitamente da
altri.
I locali ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione,
possono essere costruiti indipendentemente dalla edificazione della
chiesa per parrocchie gia' esistenti o da costituirsi.
Per costruzioni al rustico si intende la costruzione delle
fondazioni e dell'ossatura, dei muri in genere e delle tramezzature
interne, della copertura, comprese le opere di impermabilizzazione e
di convogliamento delle acque piovane, dei solai, degli infissi,
nonche' la esecuzione dei lavori di isolamento dall'umidita' e di
protezione dagli agenti atmosferici come intercapedini, vespai,
intonaci esterni o magisteri di faccia vista, esclusi gli impianti, i
pavimenti, le rifiniture, le opere d'arte ed esclusi anche gli
altari, la vasca battesimale, le balaustre, i banchi e in genere
tutto l'arredamento.
Nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646,
puo' essere assunta a carico dello Stato la spesa per l'esecuzione
degli intonaci interni di tipo civile.
Il programma, annuale delle opere da ammettere a contributo e'
fissato dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro
per l'interno, su proposta della Pontificia commissione per l'arte
sacra.
La spesa a carico dello Stato per ciascun edificio e' stabilita, in
rapporto al numero dei parrocchiani, dal Ministero dei lavori
pubblici, sentita la Pontificia commissione per l'arte sacra.
L'Autorita' ecclesiastica interessata, qualora ravvisi
l'opportunita' di costruire edifici di piu' vaste dimensioni, deve
assumersi l'onere della maggiore spesa, da garantirsi con deposito
vincolato o con fidejussione bancaria.
I lavori sono affidati in concessione all'Ordinario diocesano
competente.
E' consentito agli Ordinari diocesani di provvedere alla esecuzione
dei lavori di completamento esclusi dal quarto comma mediante impiego
delle somme corrispondenti alla valutazione del danno subito da
edifici, aventi la medesima destinazione, distrutti a seguito di
eventi bellici e nei limiti delle opere ammesse a ricostruzione
dall'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 784.
Gli Ordinari diocesani, ove intendano valersi di tale facolta',
devono rinunciare alla ricostruzione degli edifici distrutti".