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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nelle successioni, anche a titolo di legato, devolute in linea
retta o al coniuge, sono esenti dalla imposta sul valore globale e da
quella di successione, le quote aventi per oggetto i fondi rustici
gia' coltivati direttamente dal defunto o dai suoi familiari entro il
terzo grado con lui conviventi e devolute a coloro che sono
agricoltori coltivatori diretti o che fanno parte del, nucleo
familiare del defunto o traggono le normali fonti di sostentamento da
lavoro agricolo subordinato o da prestazione d'opera nell'allevamento
del bestiame.
L'esenzione e' parimenti concessa alle eredi o legaterie sempre
che, prive di altra occupazione, siano coniugate con agricoltore
coltivatore diretto o con salariato agricolo o, se vedove, continuino
a prestare la loro attivita' in una famiglia colonica.
Il valore esentato non puo' comunque superare lire 6.000.000 per
ogni beneficiario se questi sono piu' di due e lire 10.000.000
complessivi in ogni altro caso.
Le trascrizioni degli atti inerenti al passaggio di proprieta'
derivante dalle successioni esenti da imposta, a mente del presente
articolo, sono soggette a tassa ipotecaria fissa di lire 2.000.
Le esenzioni previste nei commi precedenti sono concesse anche ai
mezzadri, agli affittuari coltivatori diretti ed agli altri
lavoratori agricoli che siano beneficiari, con atto mortis causa, del
fondo rustico coltivato dalla propria famiglia almeno per i cinque
anni antecedenti l'apertura della successione.