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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Con effetto dal 1 gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della
sanita' appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo
delle categorie corrispondenti, e' attribuito un assegno mensile, non
pensionabile, pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di
stipendio con un minimo di lire 10.000.
Carriera direttiva:
Servizi centrali e periferici - medici;
Servizi centrali e periferici - veterinari.
Carriera del personale ausiliario:
Servizi centrali e periferici - guardie di sanita'.