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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 39, primo comma, del testo unico delle leggi sulle
imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunte le seguenti
lettere:
"f) rilevare direttamente a mezzo di propri funzionari muniti di
apposita autorizzazione indicante l'oggetto della rilevazione anche
in deroga a contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari gli elementi, dati ed informazioni in possesso di Enti
pubblici, di societa' ed Enti che effettuano riscossioni e pagamenti
per conto di categorie di interessati e di societa' ed istituti di
assicurazione per singoli contribuenti o categorie di contribuenti;
"g) richiedere ai soggetti tassabili in base al bilancio, esclusi
le aziende e gli istituti di credito, dati relativi alle vendite,
agli acquisti o alle forniture verificatesi in un determinato periodo
con clienti e fornitori, nominativamente indicati, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, n. 1".