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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Opere disciplinate dalla legge
Alle norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le
localita' colpite dai terremoti, di cui al regio decreto-legge 22
novembre 1937, n. 2105, convertito, con modificazioni, in legge 25
aprile 1938, n. 710, e modificato dalla legge 25 agosto 1940, numero
1393, sono sostituite quelle della presente legge.
Tali norme si applicano alle costruzioni di edilizia ordinaria.
Le altre opere che non siano del tipo indicato nel comma
precedente, come ponti, viadotti, torri ed in genere, costruzioni
speciali con prevalente sviluppo verticale, sono soggette alla
disciplina delle presente legge, in quanto non sia diversamente
disposto da leggi speciali.