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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
ALa spesa annua a carico dei Fondi pensioni per il personale
dell'Azienda delle ferrovie dello Stato per IV pagamento delle
pensioni, degli assegni e delle indennita' ed a quella relativa ai
contributi da versare, dalla stessa Azienda delle ferrovie dello
Stato, all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dipendenti
statali ed alla Mutua sanitaria di Trieste, per l'assistenza
sanitaria dei pensionati, si provvede con le entrate dei predetti
Fondi pensioni e con un contributo dello Stato.