Legge Ordinaria n. 1688 del 29/11/1962 (Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1962 n. 328)
Sistemazione finanziaria del bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ALa  spesa  annua  a  carico  dei  Fondi  pensioni per il personale
dell'Azienda  delle  ferrovie  dello  Stato  per  IV  pagamento delle
pensioni,  degli  assegni  e delle indennita' ed a quella relativa ai
contributi  da  versare,  dalla  stessa  Azienda delle ferrovie dello
Stato,  all'Ente  nazionale  di  previdenza  ed assistenza dipendenti
statali   ed  alla  Mutua  sanitaria  di  Trieste,  per  l'assistenza
sanitaria  dei  pensionati,  si  provvede con le entrate dei predetti
Fondi pensioni e con un contributo dello Stato.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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