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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, recante norme
per l'organizzazione della marina mercantile per il tempo di guerra,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, sono apportate le
seguenti modifiche.
I. - Il primo comma dell'articolo 8 e' cosi' sostituito:
"Prima di iniziare la costruzione di qualsiasi nave a scafo
metallico per conto di nazionali, i costruttori devono sottoporne i
piani allo Stato Maggiore della Marina che indica i lavori e le
modifiche, da eseguirsi sin dal tempo di pace e durante la fase
costruttiva dell'unita', allo scopo di consentire l'installazione in
periodo bellico degli armamenti e delle attrezzature necessari per
assicurare la difesa della nave ed il suo impiego in compiti
ausiliari a scopo difensivo.
I lavori e le modifiche di cui al precedente comma non devono, a
giudizio del Ministero della marina mercantile, portare nocumento
all'esercizio commerciale della nave.
II. - All'articolo 13, primo comma, le parole: "I rinforzi", sono
sostituite con le seguenti: "Gli apprestamenti".