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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni dell'articolo 11 del regio decreto-legge 2 novembre
1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e
dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, non si applicano
nei casi di installazione e di esercizio dei depositi di gas
liquefatti del petrolio in bombole, aventi capacita' di accumulo non
superiore a chilogrammi 500 di prodotto.
La installazione e l'esercizio dei depositi di cui al comma
precedente sono subordinati al rilascio del certificato di
prevenzione incendi del comando dei vigili del fuoco competente per
territorio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1962
GRONCHI
FANFANI - COLOMBO -
TAVIANI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO