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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di
finanza sono sottoposti a valutazione mediante la compilazione di
documenti caratteristici.
La valutazione si effettua per periodi non superiori all'anno e
negli altri casi indicati dal regolamento per gli ufficiali ed i
sottufficiali; all'atto del congedo e negli altri casi indicati dal
regolamento per i militari di truppa.
I documenti caratteristici sono costituiti dalla scheda valutativa,
dal rapporto informativo e dal foglio di comunicazione per gli
ufficiali ed i sottufficiali; dal foglio matricolare, dallo specchio
valutativo e dal rapporto informativo per i militari di truppa.