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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
Art. 1.
Qualora, entro il termine di due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il comune di Genova deliberi di
assumere, nelle forme di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578,
l'esercizio del servizio dei trasporti urbani gestito dalla societa'
per azioni U.I.T.E. sia per rinuncia della Societa' concessionaria
sia per scadenza revoca, decadenza, riscatto della concessione o per
qualsiasi altro titolo, tutti gli atti e contratti inerenti e
conseguenti al trasferimento dei beni mobili e immobili dalla
concessionaria al comune di Genova sono esenti dall'imposta di bollo
e dall'imposta generale sull'entrata nonche' dai diritti catastali e
scontano, in quanto dovute, le imposte di registro ed ipotecarie
nella misura fissa minima qualora il comune di Genova dimostri,
all'atto del trasferimento, di essere titolare almeno dal 1 gennaio
1912 di azioni che rappresentino almeno l'80 per cento del capitale
sociale della Societa'.