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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Articolo unico.
Ai generali di divisione dei carabinieri che abbiano ricoperto la
carica di vice comandante generale dell'Arma e ai generali di
divisione della guardia di finanza che abbiano ricoperto la carica di
comandante in seconda del Corpo, viene conferito all'atto della
cessazione dal servizio permanente con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta, rispettivamente del Ministro per la difesa
del Ministro per le finanze, il rango di generale di Corpo d'armata,
ai soli effetti della applicazione delle norme che disciplinano
l'ordine delle precedenze nelle pubbliche funzioni.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei
confronti dei generali di divisione dei Carabinieri e della Guardia
di finanza dal servizio permanente prima dell'entrata in vigore della
presente legge che abbiano ricoperto, rispettivamente ala carica di
vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del
Corpo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - ANDREOTTI - TRABUCCHI - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO