Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite d'impegno previsto dall'articolo 1 della legge 9 agosto
1954, n. 645, per l'esercizio finanziario 1961-62 e' aumentato di
lire 5.100 milioni.
Non meno del 70 per cento degli stanziamenti per l'esercizio
1961-62 sara' impiegato in contributi per la costruzione di opere di
edilizia per la scuola dell'obbligo, nella quale sono comprese agli
effetti del primo comma dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n.
645, le scuole medie e le scuole d'arte.
Gli stanziamenti di cui al primo comma sono riservati agli edifici,
ai quali Comuni e Province hanno l'obbligo di provvedere, ciascuno
per la parte di propria competenza, a norma della legislazione
vigente.
La precedenza degli stanziamenti per la scuola dell'obbligo e'
accordata in relazione al rapporto tra il numero degli alunni e le
aule disponibili.