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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'ultima quota di lire 100.000.000 della autorizzazione di spesa di
cui alla legge 17 luglio 1954, n. 600, concernente il riordinamento
del servizio metrico e la modifica dei diritti metrici, puo' essere
erogata, fino alla concorrenza di lire 75.000.000, anche per
l'acquisto di mobili, suppellettili, macchine per scrivere e
calcolatrici, duplicatori, arredi ed attrezzature varie occorrenti
per ammodernare l'assetto e rendere piu' funzionali i servizi
dell'Ufficio centrale metrico e degli annessi laboratori e officine,
e degli Uffici metrici provinciali e laboratori di saggio, dove
esistano, nonche' per l'adattamento dei locali alle nuove
attrezzature tecniche.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1962
GRONCHI
FANFANI - COLOMBO -
TREMELLONI - TRABUCCHI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO