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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
l'articolo 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, e' sostituito dal
seguente:
"Ai fini del trasferimento su domanda il servizio effettivamente
prestato nel ruolo speciale transitorio dagli insegnanti che
conseguono il passaggio nel ruolo ordinario in applicazione della
legge 12 agosto 1957, n. 799, e successive modifiche ed estensioni,
e' valutabile con lo stesso punteggio con cui e' valutato il servizio
prestato nel ruolo ordinario.
La stessa valutazione e' attribuita ai fini del comma precedente al
servizio, prestato in ruolo ordinario inferiore dagli insegnanti
assunti in ruolo superiore per effetto della legge 24 maggio 1956, n.
503, o della legge 8 febbraio 1957, n. 36.
Agli stessi effetti nei casi di cui ai precedenti commi il
punteggio da attribuire alle qualifiche dell'ultimo quinquennio,
riferite al servizio prestato nel ruolo speciale transitorio o nel
ruolo ordinario inferiore, e' stabilito in misura uguale a quello
attribuito alle qualifiche riferite al servizio prestato nel ruolo
ordinario.
Ai fini della partecipazione ai concorsi a posti di capo di
istituto il servizio prestato prima dell'immissione nel ruolo
ordinario, nei casi previsti dai primi due commi del presente
articolo, non e' computato".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 dicembre 1962
SEGNI
FANFANI - GUI
TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO