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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici puo' provvedere alla acquisizione
delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dalla
legge 30 dicembre 1960, n. 1676.
I relativi contratti sono approvati con decreto dell'organo
dell'Amministrazione dei lavori pubblici competente ad approvare i
corrispondenti progetti, sentito il parere del Comitato tecnico
amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche
competente per territorio ai sensi dell'articolo 17 del decreto
presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534.